martedì 28 giugno 2011
La Giunta discute sull'arresto di Alfonso Papa
Domani mattina Francesco Paolo Sisto (Pdl) illustrera' la sua relazione in Giunta per le Autorizzazioni della Camera sul caso di Alfonso Papa: il deputato del Pdl coinvolto nell'inchiesta P4 per il quale il Gip di Napoli chiede l'autorizzazione all'arresto. Secondo quanto si apprende tra i berlusconiani, Papa chiedera' poi di essere ascoltato dalla Giunta nella seduta successiva di mercoledi' prossimo.
E solo dopo, l'organismo parlamentare presieduto da Pierluigi Castagnetti, potra' votare un 'si' o un 'no' all'arresto. Il terzo Polo, i cui vertici si sono riuniti nel pomeriggio a Montecitorio, ha deciso che votera' a favore della richiesta dei Pm e del Gip napoletani. "La politica non c'entra - precisa subito il finiano Nino Lo Presti - semplicemente leggendo con attenzione gli atti che ci sono stati trasmessi ci siamo resi conto che non esiste alcun fumus persecutionis e che la richiesta del Gip e' assolutamente motivata e circostanziata".
In piu', aggiunge Pierluigi Mantini (Udc), "e' concreto il timore di inquinamento delle prove". Se cosi' fosse, se cioe' il Terzo Polo e le opposizioni votassero 'si' all'arresto, in Giunta ci si ritroverebbe in 10 (5 Pd, 1 IDv, 2Udc, 2 FLI) contro 11 (7 Pdl, 1 Misto, 2 Lega, 1 IR). Sempre che la Lega voti compatta insieme al resto del centrodestra. Basterebbe, infatti, la sua assenza per far propendere l'ago della bilancia verso l'arresto.
Ovviamente il 'parere' della Giunta dovrebbe essere poi riconfermato dall'Aula e qui basterebbe che un gruppo con piu' di 30 deputati chieda di decidere con voto segreto perche' il caso si complichi ulteriormente. Nel Pdl, infatti, non sono pochi quelli che dichiarano, assolutamente "off the record", di essere pronti a votare contro il collega di partito, 'reo', a loro avviso, di averli non solo "tartassati" con richieste e "minacce" varie, ma anche di aver contribuito a "devastare" l'immagine del governo e del centrodestra.
"Noi - assicura Mario Pepe, entrato in Giunta grazie al fatto di aver aderito da poco al gruppo Misto (dopo essere stato in quello del Pdl e poi in quello dei 'Responsabili') - ci batteremo perche' il voto sia palese". Confermando cosi' che in effetti Papa, con il voto segreto, correrebbe dei rischi. Intanto, da giorni, il deputato-imputato chiede incontri e colloqui con tutti i componenti della Giunta e oggi e' stato visto, cosi' come nei giorni scorsi, a lungo colloquio con il legale del premier Niccolo' Ghedini.
Quest'ultimo, secondo quanto si apprende, gli avrebbe consigliato, anche nei giorni scorsi, di non intervenire in Giunta. E, invece, si conferma nel Pdl, Papa verra' ascoltato dall'organismo parlamentare mercoledi' prossimo. Cosi' come gli aveva suggerito, invece, Maurizio Paniz: altro esponente della Giunta che si e' visto in queste ore parlare a lungo con Papa.
venerdì 10 giugno 2011
venerdì 20 maggio 2011
Parlamentari intercettati, Consulta: "Serve sempre la richiesta della Camera"
del 19 maggio 2011
Roma - Per usare intercettazioni telefoniche in cui sono coinvolti - anche "casualmente" - i parlamentari, il giudice dovrà sempre richiedere l’autorizzazione della Camera o del Senato (a seconda dell’appartenenza). La Corte Costituzionale ha infatti respinto per "manifesta inammissibilità" la questione di legittimità costituzionale sollevata dal gip del tribunale di Napoli nel procedimento che ha riguardato Clemente Mastella.
La decisione della Consulta Secondo il magistrato partenopeo, l’articolo 6 era incostituzionale: impugnato "stabilisce che il giudice deve chiedere alla Camera competente la relativa autorizzazione". Non solo. Nel ricorso alla Consulta, il gip "dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui esige siffatta autorizzazione con riferimento ad intercettazioni occasionali, per le quali, anche alla luce della sentenza di questa Corte, essa non sarebbe giustificata, ed anzi sarebbe vietata, dalla Costituzione".
Il rischio del fumus persecutionis Di conseguenza, secondo il ricorso, "quest’ultima disposizione costituzionale avrebbe ad oggetto le sole intercettazioni disposte a carico del parlamentare o comunque finalizzate a captare le conversazioni di quest’ultimo, giacchè per esse soltanto si potrebbe palesare un fumus persecutionis da parte dell’Autorità giudiziaria, che spetta alla Camera apprezzare in sede di autorizzazione". Per il gip "sarebbero, inoltre, lesi l’articolo 3 della Costituzione, in ragione dell’ingiustificato privilegio attribuito ai membri del Parlamento, e gli articoli 102 e 104 della Costituzione, quanto all’indebita ingerenza che, per tale via, la Camera eserciterebbe sull’esercizio dell’attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla 'utilizzabilità' di prove già acquisitè". Su questo punto, cioè quello delle prove, nel ricorso alla Corte si precisa che "le intercettazioni in oggetto, di cui è necessaria l’acquisizione, sono senza dubbio occasionali, poichè disposte sulle utenze di due indagati che non sono 'interlocutori abituali' del parlamentare, e poichè la stessa mole di conversazioni intercettate induce il concetto di 'occasionalità' della captazione".
Gli spiragli lasciati aperti La Corte Costituzionale, pur respingendo il ricorso, ha lasciato qualche spiraglio aperto, laddove ha invitato il giudice a motivare meglio la questione ("la carente motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità della questione"): "Ai fini della rilevanza della questione, il rimettente avrebbe dovuto motivare adeguatamente in ordine alla natura casuale delle intercettazioni oggetto, nel caso di specie, di istanza di utilizzazione da parte del pubblico ministero". Quindi, "sotto tale profilo, l’ordinanza di rimessione risulta carente, in particolare poichè manca di precisare con la necessaria univocità quando il parlamentare sia divenuto indagato, in rapporto all’epoca in cui fu captato, o comunque quando siano emersi indizi di reità a suo carico, al fine di escludere poi, con altrettanta esaustività, che l’intercettazione delle utenze dei terzi, anche alla luce della durata di esse, sia divenuta uno strumento impiegato dall’Autorità giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova a carico del membro del Parlamento". E, "infatti n tale ultimo caso l’intercettazione non potrebbe ritenersi casuale". Insomma, la Consulta ha ricordato nella propria ordinanza che un’analoga richiesta "con le medesime carenze di motivazione, è già stata dichiarata inammissibile da questa Corte".
giovedì 5 maggio 2011
Autorizzazione a procedere contro Umberto Bossi
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